DIRITTO CONDOMINIALE


Nel diritto monegasco, la comproprietà degli immobili costruiti è regolata dalle disposizioni della Legge n°1.329 dell'8 gennaio 2007.

 

Possono verificarsi delle divergenze con le norme francesi, come ad esempio quelle della Legge n° 65-557 del 10 luglio 1965 che definisce lo statuto della comproprietà degli immobili costruiti.

 

In questo caso, le soluzioni giurisprudenziali francesi non sono trasponibili nel diritto monegasco.

 

A titolo esemplificativo, la legge francese opera una distinzione tra le sopraelevazioni di immobili a cura dell'amministrazione condominiale e quelle su iniziativa di un condòmino, prevedendo due quorum differenti per le rispettive approvazioni da parte dell'assemblea generale.

 

La legge monegasca non prevede alcuna distinzione tra queste due fattispecie.

 

La legge stabilisce che i lavori di sopraelevazione per la realizzazione di nuovi locali privati siano decisi all'unanimità dai condòmini presenti o rappresentati, in grado di rappresentare almeno due terzi dei voti di tutti i condòmini, conformemente alle disposizioni dell'articolo 17 della Legge dell’8 gennaio 2007 e non secondo quelle dell'articolo 15 della suddetta Legge;

 

In mancanza di precisazione del testo di legge, i requisiti dell'articolo 17 si applicano sia alle parti private che a quelle comuni.

 

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